LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 5-02-2002
REGIONE LIGURIA

NORME PER LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E FISICO-MOTORIE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 3
del 27 febbraio 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 2002 Articolo 4

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

 

 

 

TITOLO I
FINALITA’, PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE

ARTICOLO 4

(Programma regionale di promozione sportiva)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che sente il 
Comitato di cui all’articolo 5, approva il Programma di 
promozione sportiva redatto secondo i contenuti  di cui al 
comma 2.
 
2. Il Programma contiene:
a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella 
Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e 
numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed 
iniziative svolte;
b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, 
secondo le classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI) e l’aggiornamento biennale del 
censimento esistente;
c) l’individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto 
fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà 
territoriali;
d) i criteri tipologici volti a privilegiare l’impiantistica di base, i 
complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi 
costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell’esigenza 
di superamento delle barriere architettoniche, nonché il 
mantenimento e l’adeguamento tecnologico degli impianti 
sportivi;
e) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare 
le esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle 
necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali 
protette, con particolare favore nei confronti dei Comuni con 
minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi 
da essi predisposti;
f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose 
finanziariamente e più vantaggiose per l’utenza;
g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi 
territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti 
delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello 
sport per tutti;
h) l’individuazione delle caratteristiche delle iniziative di 
interesse regionale;
i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo 
sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l’attività quali 
strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;
l) i criteri per l’incentivazione dell’impiantistica e delle attività 
sportive;
m) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le 
iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui 
all’articolo 7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature 
derivanti da calamità naturali;
n)      i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le 
parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive.
3. Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano le 
disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 
(norme sulle procedure di programmazione) e successive 
modificazioni.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 18 del 1994

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