LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 5-02-2002
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Indice:
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Il Consiglio
regionale ha approvato
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TITOLO I
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(Programma regionale di promozione sportiva)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che sente il
Comitato di cui all’articolo 5, approva il Programma di
promozione sportiva redatto secondo i contenuti di cui al
comma 2.
2. Il Programma contiene:
a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella
Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e
numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed
iniziative svolte;
b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi,
secondo le classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e l’aggiornamento biennale del
censimento esistente;
c) l’individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto
fra gli impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà
territoriali;
d) i criteri tipologici volti a privilegiare l’impiantistica di base, i
complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi
costi di gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell’esigenza
di superamento delle barriere architettoniche, nonché il
mantenimento e l’adeguamento tecnologico degli impianti
sportivi;
e) i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare
le esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle
necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali
protette, con particolare favore nei confronti dei Comuni con
minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi
da essi predisposti;
f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose
finanziariamente e più vantaggiose per l’utenza;
g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi
territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti
delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello
sport per tutti;
h) l’individuazione delle caratteristiche delle iniziative di
interesse regionale;
i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo
sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l’attività quali
strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;
l) i criteri per l’incentivazione dell’impiantistica e delle attività
sportive;
m) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le
iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui
all’articolo 7 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature
derivanti da calamità naturali;
n) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le
parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive.
3. Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano le
disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18
(norme sulle procedure di programmazione) e successive
modificazioni.
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